L’uso dei medicinali veterinari è disciplinato da un articolato impianto normativo, che comprende regolamenti europei e disposizioni nazionali, con l’obiettivo di garantire la salute animale, la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore finale. Questo sistema regolatorio definisce criteri stringenti per la prescrizione, la somministrazione, la registrazione e la distribuzione dei farmaci veterinari.
Il quadro normativo europeo
A livello europeo, la normativa ha subito nel tempo un’evoluzione significativa. Il punto di partenza è la Direttiva 2001/82/CE, poi modificata dalla Direttiva 2004/28/CE, che ha definito un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. A queste si affiancano:
- Direttiva 2003/74/CE, che vieta l’impiego di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agonista negli animali da produzione alimentare;
- Regolamento CE 470/2009, che stabilisce i limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale;
- Regolamento CE 37/2010, che classifica le sostanze consentite e vietate per la determinazione dei limiti massimi di residui;
- Regolamento CE 6/2019, entrato in vigore il 28 gennaio 2022, che abroga la Direttiva 2001/82/CE e costituisce oggi il principale riferimento europeo sui medicinali veterinari.
Il recepimento nazionale
In Italia, il recepimento delle direttive europee ha portato all’adozione di norme quadro tuttora in vigore, tra cui:
- D.Lgs. 193/2006, che attua la Direttiva 2004/28/CE e rappresenta il testo fondamentale per i medicinali veterinari;
- D.Lgs. 158/2006, che recepisce le disposizioni sul divieto di sostanze ormonali e di controllo dei residui;
- Decreto 28 luglio 2009, che elenca i medicinali di uso esclusivo veterinario, distinguendo tra detenzione e somministrazione.
Tuttavia, permangono lacune normative, specialmente in materia di strumenti utilizzati per la somministrazione, come i fucili lancia-siringhe. Ad oggi, non esistono provvedimenti condivisi tra Ministero della Salute e Ministero dell’Interno per subordinare l’utilizzo di questi dispositivi al possesso del titolo professionale veterinario, causando incertezze giuridiche e operative.
Prescrizione, somministrazione e obblighi di registrazione
La somministrazione di farmaci veterinari, compresi i mangimi medicati, è soggetta a rigide norme di tracciabilità. I trattamenti devono essere documentati nei seguenti registri:
- Registro dei trattamenti (ai sensi dei D.Lgs. 193/06 e 158/06)
- Registro uso in deroga, qualora non esista un farmaco registrato per la specie trattata
Dal 28 gennaio 2022, è obbligatoria la registrazione informatizzata dei trattamenti attraverso il portale Vetinfo o sistemi collegati. I registri, insieme a prescrizioni e documentazione di acquisto, devono essere conservati per almeno 5 anni.
Uso in deroga e implicazioni alimentari
In caso di utilizzo di farmaci non registrati per la specie da trattare, è essenziale verificare la presenza della sostanza nella Tabella 1 (sostanze consentite) e nella Tabella 2 (sostanze vietate) del Regolamento UE 37/2010:
- Se non presente in nessuna delle due tabelle → il prodotto animale non è destinabile al consumo umano
- Se presente nella tabella 2 → divieto assoluto al consumo
Un caso emblematico è rappresentato dall’uso dello Zoletil nella sedazione del cinghiale: questa sostanza, non contemplata nel Reg. CE 37/2010, preclude il consumo del soggetto trattato, che deve essere escluso dal circuito alimentare.
La normativa in materia di farmaci veterinari è articolata e in continua evoluzione. La sua corretta applicazione è imprescindibile per la salute animale, la sicurezza pubblica e la conformità amministrativa. È fondamentale, per il medico veterinario, mantenersi aggiornato e operare nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche alla luce delle nuove tecnologie e metodologie operative come la telenarcosi o l’uso in deroga.